Autovelox solo in aree a rischio incidenti e niente multe sotto i 50 chilometri orari in città: ok al decreto

Approvata in Conferenza Stato - Città la bozza del decreto autovelox, che disciplina le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della
strada. L’obiettivo è garantirne un utilizzo conforme a esigenze di sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti e tutela degli utenti della strada. Lo rende noto il Mit, spiegando che «la nuova disciplina si applica alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento e nei casi in
cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni».

Meno autovelox

Vengono dettate «regole stringenti» sul collocamento degli autovelox. Potranno essere posizionati in aree ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali; dove il limite di velocità individuato non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo
generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe. Ad esempio, sulle strade extraurbane principali, dove è previsto un limite di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori. In ambito urbano, non è possibile sanzionare
per limiti di velocità inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto, essendo necessaria in tali casi la contestazione immediata; per le strade extraurbane deve intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo. 

Troppe sanzioni

Per «arginare l'eccessiva proliferazione di sanzioni», spesso anche oggetto di
contenzioso, si prevedono distanze minime per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox, spiega ancora il ministero. Il decreto precisa che i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento possono essere utilizzati senza contestazione
immediata dell'infrazione solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. Anche questi dispositivi devono essere resi visibili al cittadino. Il testo è frutto di «un ampio confronto» con Anci e Upi,
con le quali si sono tenute tre riunioni in sede tecnica, oltre che numerosi incontri informali, al fine di definire una posizione condivisa sui contenuti del decreto. Si evidenzia, altresì, che gran parte delle modifiche richieste sono state accolte, conclude il Mit.

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22 marzo 2024 ( modifica il 22 marzo 2024 | 18:27)

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