Mi sono appena separato e ho il doppio dell’Isee, perché? | L’esperto risponde

«Tfr o fondo aziendale?». «Come chiedere la surroga del mutuo?». «Come funziona l’ecobonus al 65%?». Sono solo alcune delle domande a cui viene data risposta sulla nuova piattaforma de L’Economia del Corriere della sera: “Chiedi all’Esperto”. Uno spazio digitale pensato per sciogliere i dubbi dei lettori in ambito economico grazie alla collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre, società specializzata nell’informazione e consulenza legale, fiscale, del lavoro e d’azienda e nei servizi per professionisti e aziende. Stavolta è il turno del fisco e delle separazioni tra coniugi. Al di là dell’impatto emotivo che suscitano ci sono delle inevitabili ripercussioni sullo stato fiscale e patrimoniale degli ex coniugi. Così un padre separato chiede al nostro esperto il perché del paradosso secondo il quale dopo la separazione il suo Isee sia raddoppiato nonostante la sua condizione economica sia nettamente peggiorata, abbia dovuto abbandonare il tetto coniugale lasciato all’ex moglie. 

Il diritto personale e non reale

«La mia casa va dichiarata nel patrimonio immobiliare del nucleo anche se è stata assegnata alla mia ex moglie (che ha il diritto di abitazione)?, chiede.  «In caso di separazione, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. In ragione di ciò, secondo numerose pronunce della Corte di Cassazione, l'assegnazione costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale», spiega l’esperta. Si richiama l'Ordinanza n. 6544 del 3 marzo 2023, con la quale la medesima Corte ha ribadito che «con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale».

Le detrazioni fiscali sugli infissi

Una domanda riguarda il cambiamento degli infissi e le detrazioni concesse. La risposta parte dal presupposto che per i lavori relativi agli infissi si può accedere a:
«1) bonus ristrutturazione (detrazione 50%) solamente se rientra in un intervento più ampio di ristrutturazione;
2) ecobonus (detrazione 50%) se gli interventi riguardanti le finestre, comprensive di infissi, determinano:
a) un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

b) un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni». 

La plusvalenza da compravendita

Altro quesito interessante riguarda il rapporto tra il fisco e gli immobili. Un lettore si chiede se sia prevista una tassazione per l'eventuale plusvalenza realizzata da compra/vendita immobile (no prima casa). Si tratterebbe di una transazione effettuata entro 5 anni dall'acquisto. L’esperto risponde segnalando che «la plusvalenza derivante da cessione di fabbricato, anche abitativo, da parte di persona fisica che agisce quale privato è fiscalmente rilevante se l'immobile è stato acquistato da non più di 5 anni. La plusvalenza tassabile è determinata quale differenza fra corrispettivo incassato nel periodo d'imposta e costo di acquisizione aumentato delle spese inerenti documentate (art. 68 TUIR)».

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16 febbraio 2024 ( modifica il 16 febbraio 2024 | 15:46)

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