Antitrust, sanzioni per 15 milioni a società dell’energia: Enel, Eni, Acea e Iberdrola
di Fausta Chiesa
Dopo che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per oltre 15 milioni di euro sei operatori dell’energia (Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia), accusandole di aver modificato in modo unilaterale i contratti con i propri clienti, ritoccando al rialzo le tariffe di luce o gas, molte persone si stanno chiedendo cosa possono fare per ottenere un rimborso.
di Fausta Chiesa
Il primo passo è quello di presentare reclamo al proprio gestore che ha modificato il contratto della bolletta in modo unilaterale. La risposta scritta motivata al reclamo deve essere inviata al cliente entro 30 giorni solari dal giorno in cui l’azienda ha ricevuto il reclamo scritto. Se si supera questa scadenza, il gestore deve garantire al cliente un indennizzo che varia a seconda dei giorni di ritardo nella risposta. L’indennizzo deve essere liquidato nella prima bolletta utile.
Se dopo 40 giorni dall’invio del reclamo non è arrivata o non è stata risolutiva, si può ricorrere al servizio conciliazione gestito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che consiste nell’intervento di un conciliatore che aiuta le parti a trovare un’intesa senza dover ricorrere a un giudice. Il cliente attiva la procedura registrandosi alla piattaforma online, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti. Si può accedere al servizio anche tramite l’app Servizio Conciliazione, che consente di accedere e gestire dallo smartphone tutti i contenuti della piattaforma online.
di Redazione Economia
Dalla presentazione della richiesta di conciliazione allo svolgimento degli incontri, fino alla conclusione della pratica la procedura si svolge online. L’incontro è moderato da un conciliatore che aiuta le parti a trovare una soluzione concordata della controversia. Gli incontri tra le parti ed il conciliatore avvengono in «stanze virtuali». Per i settori elettrico e gas l’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti. Tra l’invio della richiesta di conciliazione alla chiusura della procedura non possono passare più di 90 giorni, prorogabili di altri 30.
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17 nov 2023
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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