Una rete bipartisan ha elaborato un � un mini pacchetto di due emendamenti per la riforma costituzionale che conduca all’approvazione della riforma del premierato. � un percorso immaginato da un gruppo di intellettuali e tecnici che si � battezzato nel nome di uno slogan: �Il nostro premier � pi� forte del vostro�. Ne fanno parte, in ordine sparso, Gaetano Quagliariello, Antonio Polito, Angelo Panebianco, Peppino Calderisi, gli ex senatori del centrosinistra Franco Debenedetti e Natale D’Amico, pi� un gruppo di professori di Diritto costituzionale, da Mario Esposito a Maurizio Griffo, fino al decano dei costituzionalisti italiani, Giuseppe de Vergottini. Qui di seguito la proposta nel dettaglio, articolo per articolo.
Premierato, ecco la proposta di intellettuali e tecnici per una riforma condivisa
Tre articoli proposti per riformare la Costituzione e avere un premier pi� forte. Ecco tutti i dettagli e le personalit� che fanno parte di questa rete pro riforme

Forma di governo del Primo Ministro
Articolo 1
(Modifica dell’articolo 92 della Costituzione)
L’articolo 92 della Costituzione � sostituito dal seguente:
�Il Governo della Repubblica � composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione delle Camere, secondo modalit� stabilite dalla legge elettorale, di tipo maggioritario, che prevede altres� la pubblicazione dei nomi dei candidati Primo Ministro sulle schede elettorali.
Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l’elezione delle Camere, nomina Primo Ministro il candidato indicato a tale carica al quale � collegata la maggioranza dei parlamentari eletti.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri.
In caso di morte, dimissioni volontarie o impedimento permanente del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro in coerenza con i risultati elettorali. In caso di dimissioni non pu� essere nominato il Primo ministro dimissionario�.
Articolo 2
(Modifica dell’articolo 94 della Costituzione)
L’articolo 94 della Costituzione � sostituito dal seguente:
�Il Primo ministro deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.
Entro dieci giorni dalla nomina il Primo Ministro presenta il suo programma al Parlamento in seduta comune che gli accorda la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l’obbligo di dimissioni.
Le dimissioni volontarie del Primo Ministro sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Primo Ministro pu� presentare le dimissioni solo successivamente alla votazione.
Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, pu� presentare una questione di fiducia sull’approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull’approvazione di un emendamento a un disegno di legge ordinaria, nonch� su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. In tutti i casi in cui il Primo Ministro presenta una questione di fiducia la competenza dell’atto � trasferita al Parlamento in seduta comune. La questione di fiducia non pu� essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione ed � votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune. Qualora sia stata presentata una questione di fiducia non � ammessa la presentazione di mozioni di sfiducia.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti del Parlamento. Essa non pu� essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Primo Ministro pu� proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica che emana il conseguente decreto.
Il Primo ministro, qualora il Parlamento in seduta comune gli neghi la fiducia, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni ovvero propone lo scioglimento delle Camere.
Articolo 3
Agli articoli 89, secondo comma, 95, primo comma, e 96 della Costituzione le parole: “Presidente del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “Primo Ministro”.
Nota: la proposta � formulata sulla base del testo A del relatore Salvi alla Commissione bicamerale D’Alema per quanto riguarda il modello neo-parlamentare di legittimazione diretta del Primo Ministro, con la pubblicazione dei nomi dei candidati Primo Ministro sulle schede elettorali collegati con i candidati all’elezione delle Camere; e sulla base disegni di legge Tonini, Morando, D’Amico (n.1662) e Malan (n. 1889) della XIV legislatura, per quanto riguarda la disciplina dello scioglimento delle Camere, cio� come in Svezia. Come sede del rapporto di fiducia si prevede il Parlamento in seduta comune, avendo ancora un sistema bicamerale paritario di cui si auspica il superamento. La proposta � traducibile in due emendamenti al testo del disegno di legge del Governo.
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1 dicembre 2023 (modifica il 1 dicembre 2023 | 13:55)
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