Cosa rischia il Milan sul piano sportivo: da ammenda a punti di penalizzazione

di Arianna Ravelli

Il reato penale sarebbe stato commesso fornendo false informazioni sulla propriet� del Milan, sul piano sportivo sarebbero violati gli articoli 31, 32 e forse 4 del codice di giustizia sportiva

Cosa rischia il Milan sul piano sportivo: da ammenda a punti di penalizzazione

�Ostacolo alla vigilanza�, � il reato ipotizzato per i dirigenti del Milan dalla procura di Milano e che ha portato alle perquisizioni della Guardia di Finanza. Al di l� del piano civile e penale, in linea puramente teorica il club potrebbe avere anche ripercussioni su quello sportivo, anche se adesso � oggettivamente prematuro capire quali. Si possono solo azzardare dei ragionamenti. Il reato sarebbe stato commesso fornendo false informazioni sulla propriet� del Milan, che, secondo l’accusa, sarebbe ancora da ricondurre a Elliott e non al fondo RedBird di Gerry Cardinale: naturalmente tutte le norme federali impongono piena trasparenza nella composizione societaria. Gli articoli di riferimento dovrebbero essere il 31, il 32 (comma cinque), oltre all’articolo 4 che regola la lealt� sportiva e che la procura federale potrebbe sempre decidere di richiamare.

Cos’� la Coaps

Quando un club cambia propriet� tutta la documentazione va inviata alla Figc che si avvale della consulenza di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti. L’argomento � regolato dall’articolo 20 delle Norme Noif (Norme organizzative interne federali�).

Il codice di giustizia sportiva

L’articolo 31 dice che �costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Societ� di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonch� dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali�. Poi nell’articolo 32 (�Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari�) si spiega che �la societ� che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle societ� professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze Figc � punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o pi� punti in classifica�.

Norma Uefa

C’� poi il tema delle norme Uefa che sarebbero violate se si dimostrasse che Elliott � ancora il proprietario del Milan e, contemporaneamente, che � stato quello del Lille., circostanza da sempre negata. Elliott, questo � noto, � intervenuto — assieme a Jp Morgan — nel 2018 con un prestito all’allora presidente del Lille Gerard Lopez di 140 milioni con tassi di interesse a due cifre (basse). Il club ha cambiato propriet� il 18 dicembre 2020, come da comunicato ufficiale. �� arrivata la finalizzazione del trasferimento di propriet� di Victory Soccer Limited, di propriet� di G�rard Lopez, a Callisto Sporting S.�.r.l. (“Callisto”), di propriet� di Merlyn Partners SCSp (“Merlyn”). La transazione � stata finalizzata il 18 dicembre 2020�. Il Milan � passato da Elliott a RedBird nell’agosto 2022, quindi dopo il cambio di propriet� del Lille. Se per� si dovesse dimostrare che i due club hanno ancora la stessa propriet�, l’articolo violato sarebbe l’art. 5 del regolamento Uefa che si occupa di multipropriet� secondo cui �nessun club, persona fisica o giuridica partecipante a una competizione per club Uefa pu�, direttamente o indirettamente detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; essere membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club Uefa; essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nelle decisioni del club�. L’Uefa potrebbe, in quel caso, escludere i due club dalle Coppe europee.

(articolo in aggiornamento)


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12 marzo 2024 (modifica il 12 marzo 2024 | 19:29)

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