
Ex Ilva, l’avvocato della Corte Ue in pressing su salute e ambiente
Non creare eccessivi danni alla salute; e ritardare gli interventi ambientali solo in caso di circostanze particolari. Due temi – salute e ambiente – assai urgenti nella vicenda tarantina dell’acciaieria ex Ilva.
E sono proprio quelli, in riferimento alle direttive europee, su cui batte l’avvocato generale della Corte Ue Juliane Kokott, proprio nel caso dell’ex Ilva: ricorda che un impianto industriale non può essere autorizzato se causa eccessivi danni alla salute e solo in circostanze particolari è possibile un differimento delle misure per la riduzione dell'impatto ambientale.
L’interesse della Corte deriva dalla richiesta del tribunale di Milano, che ha domandato a Lussemburgo una valutazione del caso alla luce della direttiva Ue sulle emissioni industriali.
Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la decisione finale della Corte Ue, ma incardinano il problema.
Se i fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall'impianto, è l'interpretazione dell'Avvocato generale, causano danni eccessivi alla salute umana devono essere adottate misure protettive ulteriori. Se misure in tal senso non sono attuabili, l'impianto non può essere autorizzato.

"Nell'autorizzare un impianto e nel riesaminare un'autorizzazione devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste e il loro impatto sulla salute umana – si legge nel parere – Qualora i fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall'impianto o prevedibili, nonostante l'uso delle migliori tecniche disponibili, causino danni eccessivi alla salute umana devono essere adottate misure protettive ulteriori. Se misure in tal senso non risultino attuabili, l'impianto non può essere autorizzato. La tutela della salute umana può in tal caso giustificare anche rilevanti pregiudizi economici".

E in riferimento alle misure per la riduzione degli effetti dannosi sull'ambiente, previste nelle condizioni di autorizzazione fin dal 2012 ma ripetutamente differite, Kokott ricorda che le condizioni di autorizzazione necessarie per garantire il rispetto di direttive anteriori a decorrere dal 30 ottobre 2007 e il rispetto della direttiva sulle emissioni industriali a decorrere dal 7 gennaio 2014 dovevano e devono continuare ad essere applicate, senza ulteriori differimenti, dall'entrata in vigore dell'autorizzazione.

Juliane Kokott in una immagine del 23 febbraio 2006
(ansa)Non possono essere tollerati, ricorda l'Avvocato, fenomeni di inquinamento ambientale che, danneggiando la salute umana, violano i diritti fondamentali degli interessati, come accertato dalla Corte europea dei diritti umani con riferimento all'acciaieria Ilva.