Superbonus 110%, la maxi tassa colpisce chi vende entro anni (ma ci sono due eccezioni)
La plusvalenza è pari dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la vendita ed il prezzo di acquisto (o costo di costruzione) aumentato di ogni altro spesa inerente l’immobile ceduto. Se si è beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura — e quindi non si è sostenuto, in tutto o in parte, alcun esborso economico — non si tiene conto tra i costi delle spese beneficiate dal Superbonus del 110% se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, mentre se questo termine è trascorso verranno conteggiate al 50% sempre entro il limite temporale dei 10 anni precedenti la cessione. Se si è scelta la detrazione nella dichiarazione dei redditi, invece, tutte le spese possono essere prese in considerazione. È previsto, infine, che per gli immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sia rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat. Alle plusvalenze si applica, a scelta del contribuente, l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive Irpef, in genere meno convenienti.
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