Tasse, taglio alle sanzioni. Leo: «Andiamo incontro agli onesti, nessuno sconto ai furbi»

Vengono previsti anche casi di non punibilità per gli omessi versamenti al fisco. Ma peseranno i precedenti fiscali e il comportamento successivo. La punibilità è esclusa quando «sussistono condizioni di obiettiva incertezza» e il contribuente interviene con una dichiarazione integrativa e un versamento entro 60 giorni. Non sono punibili gli omessi versamenti delle ritenute e dell’Iva in caso di rateizzazione del debito, ma il contribuente deve essere in regola con i pagamenti. Resta la punibilità con la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi non versa entro il 31 dicembre dell’anno successivo le ritenute per oltre 150 mila euro ad anno d’imposta, o 250 mila in caso di Iva. L’omesso versamento non è punibile se i mancati versamenti dipendono da cause sopravvenute non imputabili al contribuente, come ad esempio crisi di liquidità dovute a crediti inesigibili per insolvenza di terzi, o al mancato pagamento di crediti certi, liquidi e inesigibili da parte della Pubblica amministrazione.
È previsto poi un meccanismo di sospensione o compensazione nel caso in cui il contribuente abbia un credito con l’amministrazione finanziaria o con la Pa. La compensazione tra sanzioni da irrogare e già irrogate è possibile anche in casi di duplicazione di sanzioni per uno stesso reato tributario o illecito amministrativo. Il viceministro Leo parla di «rivoluzione fiscale del governo, mirata a costruire un sistema più equo e giusto». Ma per le opposizioni si tratta «dell’ennesimo condono». Intanto, ieri il decreto Milleproroghe è stato approvato anche dal Senato ed è legge.